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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE SULLA CORRUZIONE
L’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che l’Organo di indirizzo politico designa il responsabile della prevenzione della corruzione che negli enti locali è individuato, di norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione.
NORME E DOCUMENTI
PUBBLICAZIONI
Stralcio della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32.
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l´oggetto del bando; l´elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l´aggiudicatario; l´importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell´opera, servizio o fornitura; l´importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all´anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
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